Nel decreto fiscale approvato il 12/06/2025 dal Consiglio dei Ministri è stata annunciato che le società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa Italiana, identificate ai fini IVA,
saranno escluse dall’ambito applicativo dello split payment a decorrere dal prossimo 1° luglio (01/07/2025). Pertanto, i cedenti e prestatori che effettuano operazioni nei confronti delle
predette società incasseranno dalle stesse l’imposta addebitata in via di rivalsa, salvo quando si applica il reverse charge.
Più precisamente, la disposizione che fa rientrare tali società nel campo della scissione dei pagamenti, ossia l’art. 17-ter comma 1-bis lett. d) del DPR 633/72 sarà soppressa a decorrere
dal 1° luglio 2025 con riguardo “alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dalla medesima data”.
Dal 2015 l’Italia ha chiesto alla UE il permesso dell’utilizzo del meccanismo dello Split Payment per alcune tipologie di operazioni al fine di combattere frodi o evasori fiscali.
Per onorare l’impegno di eliminare gradualmente la misura speciale, tuttavia, l’Italia ha modificato la propria richiesta originaria al fine di escludere dall’ambito di applicazione della
misura, a decorrere dal 1° luglio 2025, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate a favore delle società quotate in borsa incluse nell’indice FTSE MIB.
L’indicazione è stata poi accolta nella decisione n. 1552/2023 adottata dal Consiglio dell’Ue, che ha escluso dal campo applicativo dello split payment le predette società a partire dal
prossimo 1° luglio, in modo da consentire ai soggetti interessati di introdurre gli opportuni aggiustamenti operativi.
Pertanto, i fornitori dovranno rivedere le modalità di fatturazione verso tali società, così da esercitare la rivalsa nei modi ordinari, salvo nei casi in cui ricorra una fattispecie in cui si
applica il meccanismo del reverse charge.
Il ripristino del sistema ordinario di applicazione dell’imposta avrà effetti, altresì, sulla determinazione dell’acconto IVA, in quanto i fornitori delle società quotate dovranno
computare anche le operazioni effettuate nei confronti delle stesse con addebito dell’imposta.
Al contrario, le società quotate non saranno più tenute a includere nella determinazione dell’acconto IVA l’imposta divenuta esigibile relativa alle operazioni di acquisto (art. 5 comma
2-bis del DM 23 gennaio 2015), perché non più soggette al meccanismo della scissione dei pagamenti.
A disposizione per ulteriori chiarimenti in merito, si porgono cordiali saluti.
FONTE: ENTI REV S.r.l – CIRCOLARE 849/25