La Sezione Lavoro della Cassazione, con ordinanza n. 22289 del 2 agosto 2025, oltre a ribadire l’impossibilità di cumulare l’indennità di turno con il compenso previsto dell’art. 24 del CCNL del 14.9.2000, ha precisato che né la disciplina contrattuale applicabile alla fattispecie né le fonti normative interne e sovranazionali impongono che il godimento del riposo settimanale, che deve essere assicurato in ragione di un giorno su sette, debba anche avvenire sempre nel settimo giorno consecutivo e, pertanto, è smentita in radice la tesi secondo cui il mancato rispetto dell’intervallo temporale sarebbe sufficiente a generare un
danno da usura psico-fisica, risarcibile a prescindere da ogni prova del danno.
Fonte: Enti Service: Circolari – Enti Service s.r.l.