CHIARIMENTI IVA SU PRESTAZIONI DI ACCESSO A MINIERE, PARCHI ED ACCESSORIE.

La risposta all’Interpello n. 229 del 03/09/2025, pubblicata dall’Agenzia delle Entrate, analizza dal punto di vista fiscale IVA e visite guidate ad una miniera o ad un parco speleologico. Essa afferma che se hanno carattere educativo, culturale e formativo e, pertanto, esse possono beneficiare dell’esenzione da IVA di cui all’art. 10 comma 1 n. 22 del DPR 633/72. Non è così per la “traversata del ponte tibetano”, che è, quindi, prestazione imponibile ai fini dell’imposta.

Le descritte attività vanno certificate mediante titoli d’accesso in base a quanto disposto dall’art. 74-quater del DPR 633/72.
Un ente pubblico economico ha posto la quesitone (si sottolinea che anche per un Ente pubblico NON economico sono da tenere in considerazione le medesime risultanze fiscali), che, nell’ambito della valorizzazione di un patrimonio minerario dismesso, fornisce i seguenti servizi:

  • visita guidata ad una miniera;
  • visita ad un parco speleologico;
  • traversata del ponte tibetano.

I corrispettivi per ciascuna delle attività comprendono ulteriori servizi quali, ad esempio, il noleggio delle attrezzature (caschi e imbraghi), l’accompagnamento della guida o il parcheggio.

In base all’art. 10 comma 1 n. 22 del DPR 633/72 sono esenti da IVA “le prestazioni proprie delle biblioteche, discoteche e simili e quelle inerenti alla visita di musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi, giardini botanici e zoologici e simili”.

L’agevolazione ha carattere oggettivo ed è pertanto applicabile indipendentemente dal soggetto passivo che la pone in essere. Inoltre, la locuzione “e simili” contenuta nella disposizione “esclude che le prestazioni inerenti la visita debbano riferirsi tassativamente a musei, gallerie ecc. ma amplia l’esenzione a tutte le prestazioni inerenti alla visita di istituti che presentano caratteristiche similari a quelli indicati nello stesso punto n. 22) dell’art. 10” (ris. n. 85/2004 e R.M. n. 395008/85).

Ciò premesso e ricordato che, secondo il consolidato orientamento della Corte di Giustizia Ue, le esenzioni richiedono un’interpretazione restrittiva (ex plurimis causa C-91/12 o causa C 150/99), l’Amministrazione finanziaria riconosce nelle attività di visita alla miniera e al parco speleologico quel carattere culturale tale da consentirne l’inclusione negli istituti “simili” a quelli indicati nell’art. 10 comma 1 n. 22) del decreto IVA.
L’Amministrazione finanziaria sottolinea altresì che l’agevolazione va riconosciuta anche aiservizi inerenti, compresi nel corrispettivo unitario richiesto per ciascuna visita.

In primis, mentre per “le biblioteche, le discoteche e simili” la norma esenta “le prestazioni proprie”, per le “visite a musei gallerie, pinacoteche (…) e simili la stessa norma intende
agevolare anche le prestazioni ad esse inerenti”. Occorre, inoltre, aver riguardo al principio secondo cui “Una prestazione dev’essere considerata accessoria ad una prestazione principale quando essa non costituisce per la
clientela un fine a sé stante, bensì il mezzo per fruire nelle migliori condizioni del servizio
principale offerto dal prestatore”.

La natura dei servizi offerti nell’ambito della visita è “ancillare e strumentale” ad essa. A titolo esemplificativo, lo stesso servizio di parcheggio risulta indispensabile per la fruizione
dell’attività – nel caso di specie – considerato che i siti distano circa 3 km dal centro abitato e nella zona circostante non esistono aree per la sosta. Non ha, invece, i requisiti per fruire dell’esenzione la traversata del ponte tibetano, esperienza che, peraltro, “non prevede una narrazione strutturata o accompagnata da spiegazioni
storiche durante il percorso”.

Quanto alla certificazione dei corrispettivi, l’Amministrazione finanziaria chiarisce che quest’ultima attività, imponibile ai fini IVA, può continuare ad essere certificata mediante
una biglietteria automatizzata conforme alla normativa vigente e certificata dalla SIAE. Peraltro anche con riguardo ai corrispettivi relativi alle visite alla miniera e al parco speleologico, riconducibili alle attività spettacolistiche di cui alla Tabella C allegata al DPR 633/72, è fatto obbligo di certificazione mediante titoli di accesso emessi da misuratori
fiscali e biglietterie automatizzate di cui all’art. 74-quater del DPR 633/72.

In questo caso è da tenere sempre in considerazione la possibilità, fornita dalla norma, di non dover utilizzare i misuratori fiscali nel momento in cui gli importi degli incassi non superano i 50.000,00 euro. Si ricorda anche che i Comuni sono esonerati dall’invio dei corrispettivi telematici.

Fonte: Enti Rev : CIRCOLARE ENTI REV 852_25

Circolare 852/25 – Esenzione IVA per accesso a miniere e parchi speleologici come eventi culturali

Con la risposta all’Interpello n. 229 del 03/09/2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le visite guidate a miniere e parchi speleologici, in quanto attività con finalità culturali ed educative, rientrano tra le prestazioni esenti IVA previste dall’art. 10, comma 1, n. 22 del DPR 633/72.

👉 Sono esenti anche i servizi accessori (noleggio caschi, imbraghi, accompagnamento guide, parcheggio) se inclusi nel corrispettivo della visita.
👉 Rimane invece imponibile ai fini IVA la traversata del ponte tibetano, in quanto esperienza di carattere ludico priva di contenuto culturale.

FONTE: ENTI REV – Per il testo completo della Circolare 852/25 CLICCA QUI