GOVERNARE CON COMPETENZA IL PERSONALE AL CENTRO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

FOCUS GROUP: Un’occasione di confronto per affrontare il tema della valorizzazione delle competenze come leva strategica per l’efficienza organizzativa e la coesione territoriale: in un tempo di cambiamenti tecnologici e sociali, la formazione e la gestione del capitale umano non sono solo funzioni operative, ma atti politici di visione. A guidare il dialogo sarà Sonia Cambursano, Sindaca di Strambino (TO) e Consigliera della Città Metropolitana di Torino con deleghe allo sviluppo economico ed alle attività produttive. Accanto a lei interverrà Giuseppe Formichella, Segretario Generale della Città
Metropolitana di Torino, esperto formatore della Pubblica Amministrazione. Completerà il confronto Daniele Cassioli, atleta paralimpico e formatore, che con la sua esperienza umana e professionale offrirà uno sguardo profondo sul valore delle risorse interiori e delle competenze trasversali. Dialogheremo sul ruolo della formazione continua, della leadership pubblica e dell’innovazione organizzativa, trasformando la gestione quotidiana del personale in motore di trasformazione: per una PA competente, capace di generare fiducia, benessere e sviluppo duraturo.

Secondo incontro all’interno del percorso “INNOVAZIONE E RESPONSABILITA’ NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE”
Evento promosso da: In collaborazione con: FOCUS GROUP – L’evento si svolgerà a porte chiuse con ingresso riservato su invito.

Biblioteca Civica Multimediale Archimede Piazza Campidoglio 50, 10036 Settimo Torinese TO – Lunedì 20 ottobre 2025 ore 17.00/19.00

 

Riposo settimanale e indennità di turno: la Cassazione esclude il diritto al risarcimento automatico per mancato riposo nel settimo giorno

La Sezione Lavoro della Cassazione, con ordinanza n. 22289 del 2 agosto 2025, oltre a ribadire l’impossibilità di cumulare l’indennità di turno con il compenso previsto dell’art. 24 del CCNL del 14.9.2000, ha precisato che né la disciplina contrattuale applicabile alla fattispecie né le fonti normative interne e sovranazionali impongono che il godimento del riposo settimanale, che deve essere assicurato in ragione di un giorno su sette, debba anche avvenire sempre nel settimo giorno consecutivo e, pertanto, è smentita in radice la tesi secondo cui il mancato rispetto dell’intervallo temporale sarebbe sufficiente a generare un
danno da usura psico-fisica, risarcibile a prescindere da ogni prova del danno.

Fonte: Enti Service: Circolari – Enti Service s.r.l.

Saluzzo, presentato il modello ALA: grande interesse all’evento gratuito del Consorzio Enti Form

Il 19 maggio 2025, a Saluzzo, il Consorzio Enti Form insieme a Enti Rev, Enti Service, Studio Girardo e in collaborazione con Prokalos ha organizzato un evento gratuito che ha registrato un’ampia partecipazione di amministratori e operatori della Pubblica Amministrazione.
Durante l’incontro è stato presentato il modello ALA, una proposta innovativa che mira a rafforzare la collaborazione tra enti e a migliorare l’efficienza nella gestione dei servizi.

All’appuntamento di Saluzzo hanno fatto seguito tre focus group di approfondimento, pensati per accompagnare e rendere più operativo il modello ALA:

L’iniziativa si inserisce in un percorso più ampio che punta a fornire strumenti concreti e percorsi formativi di qualità, capaci di rispondere alle esigenze reali degli enti locali.

Un approfondimento sull’evento di presentazione e sul modello ALA è disponibile nell’articolo pubblicato su Made in Cuneo (02/2025), che può essere consultato e scaricato liberamente.

CHIARIMENTI IVA SU PRESTAZIONI DI ACCESSO A MINIERE, PARCHI ED ACCESSORIE.

La risposta all’Interpello n. 229 del 03/09/2025, pubblicata dall’Agenzia delle Entrate, analizza dal punto di vista fiscale IVA e visite guidate ad una miniera o ad un parco speleologico. Essa afferma che se hanno carattere educativo, culturale e formativo e, pertanto, esse possono beneficiare dell’esenzione da IVA di cui all’art. 10 comma 1 n. 22 del DPR 633/72. Non è così per la “traversata del ponte tibetano”, che è, quindi, prestazione imponibile ai fini dell’imposta.

Le descritte attività vanno certificate mediante titoli d’accesso in base a quanto disposto dall’art. 74-quater del DPR 633/72.
Un ente pubblico economico ha posto la quesitone (si sottolinea che anche per un Ente pubblico NON economico sono da tenere in considerazione le medesime risultanze fiscali), che, nell’ambito della valorizzazione di un patrimonio minerario dismesso, fornisce i seguenti servizi:

  • visita guidata ad una miniera;
  • visita ad un parco speleologico;
  • traversata del ponte tibetano.

I corrispettivi per ciascuna delle attività comprendono ulteriori servizi quali, ad esempio, il noleggio delle attrezzature (caschi e imbraghi), l’accompagnamento della guida o il parcheggio.

In base all’art. 10 comma 1 n. 22 del DPR 633/72 sono esenti da IVA “le prestazioni proprie delle biblioteche, discoteche e simili e quelle inerenti alla visita di musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi, giardini botanici e zoologici e simili”.

L’agevolazione ha carattere oggettivo ed è pertanto applicabile indipendentemente dal soggetto passivo che la pone in essere. Inoltre, la locuzione “e simili” contenuta nella disposizione “esclude che le prestazioni inerenti la visita debbano riferirsi tassativamente a musei, gallerie ecc. ma amplia l’esenzione a tutte le prestazioni inerenti alla visita di istituti che presentano caratteristiche similari a quelli indicati nello stesso punto n. 22) dell’art. 10” (ris. n. 85/2004 e R.M. n. 395008/85).

Ciò premesso e ricordato che, secondo il consolidato orientamento della Corte di Giustizia Ue, le esenzioni richiedono un’interpretazione restrittiva (ex plurimis causa C-91/12 o causa C 150/99), l’Amministrazione finanziaria riconosce nelle attività di visita alla miniera e al parco speleologico quel carattere culturale tale da consentirne l’inclusione negli istituti “simili” a quelli indicati nell’art. 10 comma 1 n. 22) del decreto IVA.
L’Amministrazione finanziaria sottolinea altresì che l’agevolazione va riconosciuta anche aiservizi inerenti, compresi nel corrispettivo unitario richiesto per ciascuna visita.

In primis, mentre per “le biblioteche, le discoteche e simili” la norma esenta “le prestazioni proprie”, per le “visite a musei gallerie, pinacoteche (…) e simili la stessa norma intende
agevolare anche le prestazioni ad esse inerenti”. Occorre, inoltre, aver riguardo al principio secondo cui “Una prestazione dev’essere considerata accessoria ad una prestazione principale quando essa non costituisce per la
clientela un fine a sé stante, bensì il mezzo per fruire nelle migliori condizioni del servizio
principale offerto dal prestatore”.

La natura dei servizi offerti nell’ambito della visita è “ancillare e strumentale” ad essa. A titolo esemplificativo, lo stesso servizio di parcheggio risulta indispensabile per la fruizione
dell’attività – nel caso di specie – considerato che i siti distano circa 3 km dal centro abitato e nella zona circostante non esistono aree per la sosta. Non ha, invece, i requisiti per fruire dell’esenzione la traversata del ponte tibetano, esperienza che, peraltro, “non prevede una narrazione strutturata o accompagnata da spiegazioni
storiche durante il percorso”.

Quanto alla certificazione dei corrispettivi, l’Amministrazione finanziaria chiarisce che quest’ultima attività, imponibile ai fini IVA, può continuare ad essere certificata mediante
una biglietteria automatizzata conforme alla normativa vigente e certificata dalla SIAE. Peraltro anche con riguardo ai corrispettivi relativi alle visite alla miniera e al parco speleologico, riconducibili alle attività spettacolistiche di cui alla Tabella C allegata al DPR 633/72, è fatto obbligo di certificazione mediante titoli di accesso emessi da misuratori
fiscali e biglietterie automatizzate di cui all’art. 74-quater del DPR 633/72.

In questo caso è da tenere sempre in considerazione la possibilità, fornita dalla norma, di non dover utilizzare i misuratori fiscali nel momento in cui gli importi degli incassi non superano i 50.000,00 euro. Si ricorda anche che i Comuni sono esonerati dall’invio dei corrispettivi telematici.

Fonte: Enti Rev : CIRCOLARE ENTI REV 852_25

Circolare 852/25 – Esenzione IVA per accesso a miniere e parchi speleologici come eventi culturali

Con la risposta all’Interpello n. 229 del 03/09/2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le visite guidate a miniere e parchi speleologici, in quanto attività con finalità culturali ed educative, rientrano tra le prestazioni esenti IVA previste dall’art. 10, comma 1, n. 22 del DPR 633/72.

👉 Sono esenti anche i servizi accessori (noleggio caschi, imbraghi, accompagnamento guide, parcheggio) se inclusi nel corrispettivo della visita.
👉 Rimane invece imponibile ai fini IVA la traversata del ponte tibetano, in quanto esperienza di carattere ludico priva di contenuto culturale.

FONTE: ENTI REV – Per il testo completo della Circolare 852/25 CLICCA QUI

Riparte la formazione di Enti Form: tanti appuntamenti in arrivo

Riparte la formazione targata Enti Form! Dopo la pausa estiva, Enti Form torna con un calendario ricco di novità pensate per gli uffici comunali: appuntamenti formativi mirati, pratici e subito spendibili nel lavoro quotidiano.

📍 Si parte lunedì 22 settembre a Savigliano con il corso in presenza: “Le manifestazioni pubbliche, gli spettacoli e gli intrattenimenti: le regole per la corretta organizzazione degli eventi” Un’occasione preziosa per approfondire normative e buone pratiche nella gestione degli eventi.

💻 Il percorso prosegue online il 6 ottobre 2025 con il webinar dedicato allo stesso tema, per chi preferisce la formazione a distanza.

💻Venerdì 13 ottobre sarà la volta degli uffici tributi, con il webinar: “Le novità sulle entrate comunali”, condotto dal Dott. Luigi Giordano, esperto stimato per la sua chiarezza e competenza.

💻 A novembre, spazio al personale con un tema di grande attualità con un corso online in modalità riunione su: “Gestione delle pratiche pensionistiche con nuova Passweb: teoria e pratica” Due incontri in modalità riunione online, il 14 e il 21 novembre, per affrontare con sicurezza le nuove procedure.

Novità disponibile da oggi! Scopri il nuovo brevinar su: La disciplina IMU degli alloggi sociali Un approfondimento snello e operativo, perfetto per aggiornarsi in modo rapido ed efficace.

📌 Nei prossimi giorni verranno annunciati ulteriori corsi, per completare un programma formativo pensato per accompagnare gli enti locali con strumenti aggiornati e di immediata utilità.

✅ Con questo calendario, Enti Form rinnova il suo impegno: offrire percorsi formativi concreti, costruiti sulle reali esigenze degli enti locali.

Corso online su novità Arera, IMU e giurisprudenza – 13/10/2025

Corso online su novità Arera, IMU e giurisprudenza – 13 ottobre 2025

Arera ha introdotto importanti novità in materia di TQRIF, bonus sociale rifiuti (Ur3), nuovi criteri tariffari e MTR-3 per il periodo 2026-2029. Cambiamenti rilevanti riguardano anche l’IMU e le prime pronunce della Cassazione sullo statuto dei diritti del contribuente.

Per approfondire, è in programma il 13 ottobre un corso online a numero chiuso, di taglio pratico-giuridico, con possibilità di interazione diretta con il docente Dr. Luigi Giordano.

Vai alla pagina del corso del 13/10/2025: LE NOVITÀ SULLE ENTRATE COMUNALI

L’INTEGRAZIONE DEL FONDO ALLA LUCE DEL DECRETO PA – WEBINAR 24/7/2025

Corso di aggiornamento rivolto agli addetti ai lavori degli uffici del personale.

Con la pubblicazione della Nota operativa della Ragioneria Generale dello Stato, sono finalmente disponibili tutti gli strumenti per valutare correttamente l’incremento del fondo previsto dal D.L. 25/2025.
Questo corso si rivolge al personale degli uffici risorse umane e finanziarie, con l’obiettivo di chiarire le novità normative e fornire strumenti operativi per l’applicazione concreta delle nuove regole. Spazio anche a quesiti operativi e valutazioni pratiche per orientare le scelte degli uffici del personale.

+ info: L’INTEGRAZIONE DEL FONDO ALLA LUCE DEL DECRETO PA | Enti Form

STOP ALLO SPLIT PAYMENT DAL 1/7/2025 PER LE SOCIETA’ QUOTATE IN BORSA.

Nel decreto fiscale approvato il 12/06/2025 dal Consiglio dei Ministri è stata annunciato che le società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa Italiana, identificate ai fini IVA,
saranno escluse dall’ambito applicativo dello split payment a decorrere dal prossimo 1° luglio (01/07/2025). Pertanto, i cedenti e prestatori che effettuano operazioni nei confronti delle
predette società incasseranno dalle stesse l’imposta addebitata in via di rivalsa, salvo quando si applica il reverse charge.

Più precisamente, la disposizione che fa rientrare tali società nel campo della scissione dei pagamenti, ossia l’art. 17-ter comma 1-bis lett. d) del DPR 633/72 sarà soppressa a decorrere
dal 1° luglio 2025 con riguardo “alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dalla medesima data”.
Dal 2015 l’Italia ha chiesto alla UE il permesso dell’utilizzo del meccanismo dello Split Payment per alcune tipologie di operazioni al fine di combattere frodi o evasori fiscali.

Per onorare l’impegno di eliminare gradualmente la misura speciale, tuttavia, l’Italia ha modificato la propria richiesta originaria al fine di escludere dall’ambito di applicazione della
misura, a decorrere dal 1° luglio 2025, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate a favore delle società quotate in borsa incluse nell’indice FTSE MIB.

L’indicazione è stata poi accolta nella decisione n. 1552/2023 adottata dal Consiglio dell’Ue, che ha escluso dal campo applicativo dello split payment le predette società a partire dal
prossimo 1° luglio, in modo da consentire ai soggetti interessati di introdurre gli opportuni aggiustamenti operativi.

Pertanto, i fornitori dovranno rivedere le modalità di fatturazione verso tali società, così da esercitare la rivalsa nei modi ordinari, salvo nei casi in cui ricorra una fattispecie in cui si
applica il meccanismo del reverse charge.

Il ripristino del sistema ordinario di applicazione dell’imposta avrà effetti, altresì, sulla determinazione dell’acconto IVA, in quanto i fornitori delle società quotate dovranno
computare anche le operazioni effettuate nei confronti delle stesse con addebito dell’imposta.

Al contrario, le società quotate non saranno più tenute a includere nella determinazione dell’acconto IVA l’imposta divenuta esigibile relativa alle operazioni di acquisto (art. 5 comma
2-bis del DM 23 gennaio 2015), perché non più soggette al meccanismo della scissione dei pagamenti.

A disposizione per ulteriori chiarimenti in merito, si porgono cordiali saluti.
FONTE:  ENTI REV S.r.l – CIRCOLARE 849/25